Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013 (Rv. 629057 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Obblighi di manutenzione, vigilanza e controllo a carico dell'ente proprietario - Fondamento - Obbligo dell'ente proprietario di mantenere in buono stato anche la zona tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale ("banchina") - Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile l'ANAS di un incendio che si era propagato dall'erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 28, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2506 art. 5, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)