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Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005 (Rv. 583450 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questione implicante un accertamento di fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Ammissibilità - Condizioni - Prospettazione nel precedente grado di giudizio - Necessità - Onere di allegazione - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio ed in conformità della regola tassativa secondo cui i motivi di appello devono essere esposti tutti esclusivamente nell'atto di appello. Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunciava che il giudice di appello si sarebbe uniformato alla liquidazione del danno compiuta dal giudice di primo grado senza tener conto delle contestazioni sollevate dal ricorrente, non avendo quest'ultimo precisato in quale parte del giudizio d'appello aveva proposto tali censure).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)