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Sez. L, Sentenza n. 4323 del 09/04/1992 (Rv. 476688 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Cessazione della causa di sospensione cautelare del lavoratore - Obbligazioni retributive relative al periodo di sospensione - Ripartizione nel tempo con il cedente - Responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476688-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

Il venir meno (nella specie, per effetto di sentenza di assoluzione con formula piena) della causa che aveva dato luogo alla sospensione cautelare del lavoratore comporta che il rapporto di lavoro riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni erano state sospese, con la conseguenza che l'obbligazione retributiva relativa al periodo della sospensione grava - per la frazione temporale di rispettiva competenza - su ciascuno dei datori di lavoro succedutisi, per cessione dell'azienda, nel corso della sospensione medesima, salva, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (peraltro inapplicabile con riguardo al personale delle esattorie), la responsabilità solidale del cessionario in ordine all'obbligazione del datore di lavoro precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)