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Sez. L, Sentenza n. 3370 del 11/04/1996 (Rv. 496936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione di fatto - Obbligo retributivo - Permanenza - Sospensione contrattuale - Obbligo retributivo - Esclusione - Cessazione della causa di sospensione contrattuale - Automatica reviviscenza del diritto alla retribuzione - Sussistenza - Onere del dipendente di comunicare le circostanze determinanti il venir meno della sospensione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La cosiddetta sospensione di fatto del lavoratore, ossia il rifiuto unilaterale del datore di lavoro di riceverne le prestazioni, la quale lascia immutati gli obblighi nascenti dal rapporto, ed in particolare quello di corrispondere la retribuzione, va distinta dalla cosiddetta sospensione contrattuale, e cioè dall'accordo delle parti per sospendere a certe condizioni il rapporto, accordo ravvisabile tanto in un patto individuale quanto nella clausola collettiva che, ricorrendo determinate circostanze, attribuisca al datore di lavoro il diritto potestativo di modificare in tal senso il rapporto, e che in entrambe i casi determina la legittima quiescenza del rapporto stesso e la sospensione dell'obbligo retributivo. In tale ipotesi alla cessazione della causa di sospensione consegue la rinnovata operatività dell'obbligo suddetto senza che il dipendente abbia l'onere di offrire la prestazione, salvo tuttavia che la clausola collettiva (come insindacabilmente interpretata dal giudice di merito) collegando la sospensione a fatti e circostanze concernenti la sfera personale del lavoratore non faccia carico a questi di informare il datore di lavoro della cessazione della causa di sospensione e di dichiarare la propria disponibilità a riprendere servizio. (Nella specie trattavasi di sospensione disposta, conformemente ad una specifica clausola del contratto collettivo per i dipendenti di aziende di credito, in conseguenza di procedimento penale contro il lavoratore, clausola interpretata dal giudice di merito - con decisione confermata dalla S.C. - nel senso di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)