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Sez. U, Sentenza n. 11175 del 27/10/1995 (Rv. 494403 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) | Illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare - Conseguenze - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le retribuzioni arretrate.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494403-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE)

Il venir meno della causa della sospensione cautelare del lavoratore (sospensione rivelatasi, nella specie, illegittima per essere stata disposta fuori delle ipotesi in cui era consentita) comporta che il rapporto di lavoro riprende il suo corso dal momento in cui le relative obbligazioni erano state sospese, con l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le retribuzioni arretrate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)