Sez. L, Sentenza n. 1940 del 22/03/1980 (Rv. 405567 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA - INCLUSIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE IN GRUPPI - QUALIFICA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA - INCLUSIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE IN GRUPPI - QUALIFICA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale e pertanto la sua interpretazione da parte del giudice di merito, diretta a stabilire - ai fini dell'applicazione dell'art 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971 n 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione, della legge 24 maggio 1970 n 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici - se nello stesso esiste una suddivisione del personale in vari gruppi e se la qualifica pretesa dal lavoratore e prevista nella sua carriera di appartenenza o in una carriera diversa, non e sindacabile in Sede di legittimita se non per violazione delle regole legali di ermeneutica. (V 2123/79, mass n 398487; (V 1721/79, mass n 398085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)