Sez. L, Sentenza n. 1005 del 23/01/2003 (Rv. 559924 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE | Giudizio per responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti - Sentenza penale - Efficacia di giudicato ex art. 653 cod. proc. pen. (nel testo modificato dall'art. 1 legge n. 97 del 2001) - Obbligo di sospensione del giudizio - Insussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - IN GENERE
L'art. 653 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, nel prevedere l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, non introduce alcun obbligo di sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale, rimanendo, perciò, tale obbligo circoscritto alle sole ipotesi contemplate dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)