Sez. L, Sentenza n. 10752 del 02/12/1996 (Rv. 500986 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sanzione disciplinare irrogata in un rapporto di lavoro privato - Giudizio di impugnazione - Sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento - Efficacia di giudicato - Esclusione ex art.654 cod. proc. civ. vigente - Fattispecie relativa a licenziamento disciplinare.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare (nella specie consistente nel licenziamento in tronco) comminata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale, il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile civile nel processo penale, in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)