Sez. 1, Sentenza n. 410 del 25/01/1989 (Rv. 461529 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PRESUPPOSTO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
Dichiarata dal giudice originariamente adito la propria incompetenza per ragioni di materia o territorio inderogabile ed indicato altro giudice come competente, quest'ultimo, se si ritenga a sua volta incompetente, è tenuto a richiedere di ufficio il regolamento di Competenza, ma ciò solo nel caso che il giudizio prosegua davanti a lui per essere stata la causa tempestivamente riassunta. Diversamente, giacché la mancata tempestiva riassunzione determina l'Estinzione del processo ed il venir meno degli effetti della sentenza resa sulla questione di Competenza, il giudice davanti al quale la causa viene di nuovo iniziata ha il potere di pronunciare a sua volta sulla propria Competenza e, non profilandosi una situazione di conflitto, non può richiedere il regolamento di ufficio. (Conf 3171/81, mass n 413742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)