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Sez. 1, Sentenza n. 4891 del 07/03/2006 (Rv. 590753 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria dopo l'irrogazione della sanzione - Azionabilità - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Rito ordinario - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590753-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando applicabile, bensì "in toto" il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, anche quanto alle impugnazioni proponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)