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Sez. U, Sentenza n. 489 del 13/07/2000 (Rv. 538428 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria dopo l'irrogazione della sanzione - Notificazione della cartella esattoriale - Azione ordinaria di accertamento negativo - Inammissibilità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Competenza (prima dell'inizio dell'esecuzione) - Criteri stabiliti per le opposizioni ai provvedimenti sanzionatori - Applicabilità - Regole procedimentali - Applicabilità del rito ordinario e non di quello del giudizio di opposizione alla sanzione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 29 D.lgs. n. 46 del 1999.
Stato
decisa il 2000-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538428-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981), anche quanto alle impugnazioni proponibili. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, il cui art. 29, come rilevato dalla S.C., ha previsto, per le entrate non tributarie, che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)