Sez. 1, Sentenza n. 2407 del 19/04/1982 (Rv. 420277 - 01)
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIALE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIALE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
La decadenza può essere impedita soltanto mediante il compimento di un atto determinato, insuscettibile di equipollenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio; di conseguenza, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nell'Esercizio di un'Azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, poiché l'Estinzione rende inefficaci tutti gli Atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio. (Conf 4214/80, mass n 408084; (Conf 39/71; (Conf 2561/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)