Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 12/03/1994 (Rv. 485697 - 01)
Prescrizione civile - Decorrenza | Impossibilità di fatto di agire - Idoneità ad impedire il decorso della prescrizione - Esclusione.
Prescrizione civile - Decorrenza
La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo - quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto - con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell'ipotesi, per incertezza nella individuazione del debitore) non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)