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Sez. 1, Sentenza n. 3542 del 13/06/1984 (Rv. 435548 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLO APPELLANTE CON SUCCESSIVO DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL GIUDICE "AD QUEM" - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435548-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLO APPELLANTE CON SUCCESSIVO DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL GIUDICE "AD QUEM" - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'atto di gravame davanti alla commissione di secondo grado, che venga direttamente notificato dall'appellante e poi depositato presso la segreteria del giudice "ad quem", anziché presentato alla segreteria del giudice "a quo" e notificato su iniziativa della medesima, secondo le modalità fissate dall'art. 22 del citato decreto, è inammissibile, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale Costituzione della controparte, atteso che detta inammissibilità non consegue da un vizio dell'atto, suscettibile di sanatoria, ma da radicale estraneità dello stesso allo schema delineato dalla norma per l'introduzione del rapporto processuale d'impugnazione. (V 3442/82, mass n 421419; (V 1312/81, mass n 411913).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)