Sez. 1, Sentenza n. 1312 del 09/03/1981 (Rv. 411913 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI UDIENZA AL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI UDIENZA AL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 25, commi terzo e quarto, DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, e inammissibile il ricorso dell'amministrazione alla commissione centrale che sia stato depositato presso quest'ultima e non anche presso la segreteria della commissione tributaria di secondo grado. Tale inammissibilita non e sanata dall'intervenuta comunicazione dell'avviso di udienza al contribuente, in quanto atto atipico e inidoneo al raggiungimento dello scopo, e, ove non rilevata dalla commissione centrale, comporta la Cassazione senza rinvio della decisione di quest'ultima a norma dell'art 382, ultimo comma cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)