Sez. 1, Sentenza n. 9395 del 12/01/2005 Cc. (dep. 09/03/2005) Rv. 231063 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen. - Applicabilità al reato di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. - Legittimità - Fondamento.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen. è applicabile anche al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 bis cod. pen., nè osta a ciò il fatto che il comma secondo del citato art. 322 ter contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, il riferimento anche a termini di raffronto estranei alla fattispecie di cui all'art. 640 bis (quali il danaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione), atteso che la "ratio" della previsione di cui all'art. 322 ter è quella di rendere suscettibili di confisca i beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 640 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)