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Sez. 3, Sentenza n. 6204 del 09/12/1985 (Rv. 443330 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - ORDINANZA O SENTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443330-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - NATURA - ORDINANZA O SENTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il provvedimento che il pretore emette a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. per determinare le modalità dell'esecuzione, designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere alla attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo, ha natura di ordinanza come espressamente indicato nella detta norma. Per contro il provvedimento pretorile può in concreto assumere natura sostanziale di sentenza, in forza del suo contenuto decisorio, ove disponga opere eccedenti il titolo, pronunci sulla conformità al titolo delle opere spontaneamente già eseguite dallo obbligato o dirima una controversia tra le parti in ordine alla portata sostanziale dello stesso titolo, cioè quando non si sia limitato a quella attività interpretativa che può essere imposta dall'esigenza di superare eventuali margini di genericità ed incertezza del titolo medesimo, bensì abbia risolto questioni insorte tra le parti circa la corrispondenza delle pretese esecutive dell'istante al contenuto del titolo. (V 6428/81, mass n 417241; (V 977/79, mass n 397166; (V 190/77, mass n 383705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)