Sez. 3, Sentenza n. 190 del 14/01/1977 (Rv. 383705 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - IMPUGNABILITA CON I MEZZI PREVISTI PER LE SENTENZE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - IMPUGNABILITA CON I MEZZI PREVISTI PER LE SENTENZE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, i provvedimenti con i quali il pretore si limiti a determinare le modalita dell'esecuzione del titolo esecutivo, anche se caratterizzati da una certa discrezionalita interpretativa, imposta dalle esigenze concrete di superamento degli eventuali margini di genericita ed incertezza del titolo medesimo, hanno Forma e sostanza di ordinanza, nonche efficacia di atto esecutivo, e non sono, percio, impugnabili con i mezzi previsti per le sentenze. Detti provvedimenti assumono, invece, il contenuto e l'efficacia di sentenza pronunziata in materia eccedente dall'ambito proprio della opposizione agli Atti esecutivi, e, quindi, soggetta ad appello tutte le volte che il pretore, anziche limitarsi a determinare le modalita di esecuzione del titolo esecutivo, disponga opere contrastanti, modificanti o, comunque, eccedenti detto titolo, ovvero quando risolva questioni sorte tra le parti circa la corrispondenza delle pretese esecutive dell'istante al contenuto del titolo. (V 1715/74, mass n 369887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)