diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19465 del 30/09/2016 (Rv. 641238 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola - Pagamento dell'imposta sostitutiva - Potere di accertamento dell'Ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641238-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema d'imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, come si evince dallo stesso art. 7, comma 6, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (Principio enunciato in una fattispecie in cui il contribuente ha dichiarato nell'atto di vendita un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 64, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)