diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5189 del 18/03/1996 Ud. (dep. 25/05/1996) Rv. 204666 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - In genere | Rapina impropria - Omicidio - Violenza o minaccia dopo la sottrazione della cosa mobile altrui - È elemento costitutivo del delitto di rapina impropria e già valutato dal legislatore a tal fine - Valutazione ulteriore a titolo di circostanza aggravante dal nesso teleologico ex art. 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204666-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - In genere

In applicazione del principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all'art. 628 primo capoverso cod. pen. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576 n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 bis com. 2, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 bis com. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)