Sez. L, Sentenza n. 12465 del 25/08/2003 (Rv. 566238 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Contrasto tra ordinanza e successiva sentenza - Motivazione contraddittoria della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
Non è configurabile contraddittorietà della motivazione di una sentenza che contrasti con una precedente ordinanza emessa nello stesso giudizio, atteso che l'ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza. (Fattispecie in cui il giudice, avendo disposto il rinnovo delle indagini peritali, all'udienza fissata per il giuramento del CTU decideva con sentenza la causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)