Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 13/04/1977 (Rv. 385099 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - ELEMENTI - COLPEVOLEZZA IN ORDINE ALLA ROTTURA DEL RAPPORTO MATRIMONIALE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLA SEPARAZIONE - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - ELEMENTI - COLPEVOLEZZA IN ORDINE ALLA ROTTURA DEL RAPPORTO MATRIMONIALE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLA SEPARAZIONE - INSUFFICIENZA.*
L'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898, menzionando le 'ragioni della decisioné tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto per disporre, nei congrui casi, che uno dei coniugi somministri all'altro un assegno, ha facoltato il giudice a sanzionare economicamente la colpevolezza accertata in ordine alla rottura del rapporto matrimoniale, non gia a fini risarcitori, ma solo per tutelare maggiormente il coniuge non responsabile: e pertanto motivata insufficientemente la sentenza che ai fini della Determinazione dell'assegno, si limiti unicamente al rilievo che la separazione, per la sua durata, era stata causa del divorzio, senza considerare che la sentenza di separazione aveva sancito gravi colpe del marito. (V 3308/74, mass n 371828; (V 256/75, mass n 373462).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)