Sez. 1, Sentenza n. 6303 del 16/03/2007 (Rv. 597156 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Contratti anteriori alla legge n. 700 del 1974 - Compenso revisionale - Interessi - Disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Omessa esecuzione del collaudo - Decorrenza degli interessi - Determinazione da parte del giudice di merito del tempo ragionevolmente necessario per il collaudo - Necessità - Anatocismo - Disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opera pubblica, per i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n. 700, che ha esteso al compenso revisionale le disposizioni dettate dagli artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento degli acconti e del prezzo dovuti all'appaltatore, trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma quarto, d.l.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 1501, secondo cui gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione del collaudo, restando affidata al giudice di merito, qualora il collaudo non abbia avuto luogo, la valutazione del periodo di tempo ragionevolmente necessario per il suo espletamento, tenendo conto della natura e dell'entità dei lavori effettuati. Inoltre a tali interessi, relativi ad obbligazione avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro, si applica la disciplina dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1974 num. 700, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 1501 art. 3, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)