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Sez. 1, Sentenza n. 11102 del 11/06/2004 (Rv. 573575 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Contratti anteriori alla L. 700/1974 - Compenso revisionale - Interessi - Disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R.1063/1962 - Applicabilità - Esclusione - Omessa esecuzione del collaudo - Decorrenza degli interessi - Determinazione da parte del giudice di merito - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573575-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opera pubblica, per i contratti anteriori all'entrata in vigore della L. 700/1974, che ha esteso al compenso revisionale le disposizioni dettate dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento degli acconti e del prezzo dovuti all'appaltatore, trova applicazione il disposto dell'art. 3 comma quarto del D.L. c.p.s 1501/1947 secondo cui gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione del collaudo; peraltro, atteso che in base alla normativa anteriore all'entrata in vigore della L. 741/1981 non era previsto un termine per il relativo compimento, l'omessa esecuzione del collaudo comporta che il giudice di merito debba valutare - in relazione alla natura e all'entità dei lavori effettuati - il periodo di tempo ragionevolmente necessario per il suo espletamento, stabilendo dal compimento di tale periodo la decorrenza degli interessi.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 1501 art. 3, Legge 21/12/1974 num. 700, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)