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Sez. 3, Sentenza n. 603 del 05/03/1973 (Rv. 362692 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TASSATIVITA - DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE AD LITES - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362692-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - TASSATIVITA - DOMANDA GIUDIZIALE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE AD LITES - EFFICACIA.*

I mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge i quali esauriscono la possibilita di evitare la Estinzione del diritto di credito, e cioe: la domanda giudiziale, l'atto di Costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Fra tali Atti quelli che costituiscono esplicazione della facolta di agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 2943 1 e 2 comma, determinano la efficacia interruttiva ancorche notificati al procuratore ad lites anziche alla parte personalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)