Sez. 3, Sentenza n. 4226 del 20/10/1989 (Rv. 463903 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - MANCATA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - RICEZIONE E COMPIMENTO DEGLI ATTI NELL'INTERESSE DEL MANDANTE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE MEDESIMO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - MANCATA SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - RICEZIONE E COMPIMENTO DEGLI ATTI NELL'INTERESSE DEL MANDANTE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE MEDESIMO.*
L'art. 85 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, va interpretato nel senso che fino alla sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli Atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli Atti nel suo interesse. (Conf 1383/87, mass n 450848).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)