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Sez. 3, Ordinanza n. 20413 del 04/02/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263644 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Decreto penale di condanna - Restituzione nel termine per proporre opposizione - Prova della effettiva conoscenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263644-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

Deve essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, anche dopo la notifica dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come determinata dall'art. 11, comma sesto, della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'imputato che non abbia volontariamente rinunciato alla stessa, a meno che, sulla base di elementi fattuali concreti, non risulti dimostrata la sua tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento di condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, in quanto il decreto penale di condanna era stato notificato alla collaboratrice domestica e non personalmente all'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)