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Sez. 4, Sentenza n. 3564 del 12/01/2012 Cc. (dep. 30/01/2012) Rv. 252669 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Decreto penale di condanna notificato a mezzo del servizio postale - Prova dell'effettiva conoscenza - Necessità - Oneri del giudice.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252669-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto - nella specie avvenuta mediante servizio postale - in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)