Sez. L, Sentenza n. 5724 del 30/10/1982 (Rv. 423454 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA ART. 2 NOVIES LEGGE 16 APRILE 1974 N. 114 - VALORE RETROATTIVO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA ART. 2 NOVIES LEGGE 16 APRILE 1974 N. 114 - VALORE RETROATTIVO - ESCLUSIONE.*
L'art. 2 novies della legge 16 aprile 1974 n. 114 (che ha ridotto il contributo assicurativo dovuto per il riscatto del corso di laurea al 50% di quello previsto dall'art. 50 della legge 30 aprile 1969 n. 153) non ha valore retroattivo e non trova pertanto applicazione nel caso in cui sia esaurito il procedimento amministrativo con l'ammissione dell'assicurato al riscatto e con l'applicazione dei parametri anteriormente vigenti, senza che rilevi in contrario la concessa possibilità di pagamento rateale ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge o il disposto dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, concernente la sancita ininfluenza delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e perciò inapplicabile al caso di un procedimento regolarmente esaurito con l'emanazione di un provvedimento avente contenuto sostanziale conforme alla disciplina del rapporto all'epoca vigente. (V 655/81, mass n 411139; (V 3225/80, mass n 407018).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 50, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 2 novies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)