diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3225 del 15/05/1980 (Rv. 407018 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - CONFLITTO ATTUALE TRA L'ISTANTE E L'ISTITUTO - PREVIO INIZIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CON RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI NEGATIVI OVVERO CONTRO IL SILENZIO-RIFIUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407018-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - CONFLITTO ATTUALE TRA L'ISTANTE E L'ISTITUTO - PREVIO INIZIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CON RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI NEGATIVI OVVERO CONTRO IL SILENZIO-RIFIUTO - NECESSITA.*

L'art 8 della legge 11 agosto 1973 n 533, nel sancire l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze che si siano verificate nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all'istituto assicuratore, ma, presupponendo un conflitto attuale tra l'istante e lo stesso istituto, qualificato da una pretesa contestata, non puo che riferirsi, in parallelismo con quanto dispone l'art 148 disp att cod proc civ, in relazione all'art 443 dello stesso codice, ai procedimenti contenziosi prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa della controversia, i quali hanno inizio con il ricorso dell'interessato contro i provvedimenti negativi ovvero il silenzio-rifiuto dell'ente assicuratore. (V 3711/79, mass n 400130; (V 3361/79, mass n 399763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)