diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 655 del 28/01/1981 (Rv. 411139 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IMPROCEDIBILITA PER VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOSPENDERE IL GIUDIZIO E DI FISSARE ALL'ATTORE UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA INERENTE AL DIRITTO SOSTANZIALE E NON AL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE EX ART 129 DEL RDL N 1827 DEL 1935 PER L'AMMISSIONE AL GODIMENTO DELL'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE O PER LA RISCOSSIONE DELLA INDENNITA GIA CONCESSA.*
Stato
decisa il 1981-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411139-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - IMPROCEDIBILITA PER VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI SOSPENDERE IL GIUDIZIO E DI FISSARE ALL'ATTORE UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA INERENTE AL DIRITTO SOSTANZIALE E NON AL PROCEDIMENTO - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE EX ART 129 DEL RDL N 1827 DEL 1935 PER L'AMMISSIONE AL GODIMENTO DELL'INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE O PER LA RISCOSSIONE DELLA INDENNITA GIA CONCESSA.*

Nella disciplina del rapporto tra procedimento amministrativo e giudiziario in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, dettata dalla legge 11 agosto 1973 n 533, l'art 8 di tale legge - secondo cui, nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art 442 (nuovo testo) cod proc civ non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nel corso delle procedure stesse - ha carattere squisitamente processuale, assolvendo ad una funzione integrativa necessaria dell'art 443 (nuovo testo) dello stesso codice, che, posto il principio dell'improcedibilita (in luogo dell'improponibilita) dell'Azione giudiziaria, quando non siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali o non siano decorsi i termini per il silenzio-rifiuto, fa Obbligo al giudice che rilevi l'improcedibilita della domanda di sospendere il giudizio e di fissare all'attore un termine perentorio per la presentazione del ricorso in Sede amministrativa, indipendentemente, appunto, da vizi, preclusioni e decadenze ivi verificatisi. Ne consegue che, nel caso di violazione di un termine di decadenza inerente al diritto sostanziale e non al procedimento (come quello, per l'ammissione al godimento dell'indennita di disoccupazione o per la riscossione dell'indennita gia concessa, previsto dall'art 129 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827), l'art 8 citato non puo essere invocato, per far considerare la intervenuta decadenza tamquam non esset, in quanto - mentre esso concerne esclusivamente i procedimenti contenziosi amministrativi previsti dalle leggi speciali che non hanno inizio con domanda amministrativa ma con ricorso contro il provvedimento negativo o il silenzio-rifiuto dell'ente assicuratore - nel caso suddetto la domanda amministrativa, pur costituendo l'antecedente logico e cronologico del procedimento amministrativo, rappresenta il mezzo indispensabile per l'Esercizio del diritto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. (V 3225/80, mass n 407018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)