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Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 24/03/1983 (Rv. 426904 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTI SPORADICI NON ACCOMPAGNATI DA ALTRE MANIFESTAZIONI DI AFFETTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426904-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTI SPORADICI NON ACCOMPAGNATI DA ALTRE MANIFESTAZIONI DI AFFETTO - IRRILEVANZA.*

La riconciliazione dei coniugi implica, oltre al perdono delle colpe precedenti, anche il completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che sono costituiti dalla comunione spirituale (intesa come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali) e dalla comunione materiale nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. Pertanto, quando detti rapporti siano avvenuti sporadicamente senza essere accompagnati da altre manifestazioni di affetto, essi non possono da soli valere come riconciliazione non essendo sufficienti a dimostrare la ripresa della predetta comunione materiale e spirituale, in rapporto con il corrispondente concetto di separazione personale dei coniugi. (Conf 1400/79, mass n 397704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)