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Sez. 3, Sentenza n. 19387 del 28/09/2004 (Rv. 579730 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO | Responsabile civile - Omessa citazione e/o mancato intervento nel processo penale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579730-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile, sicchè, nei suoi confronti (diversamente da quanto stabilito dal previgente art.27 del codice di rito penale del 1930 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.99 del 1973), gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)