Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 20/04/1998 (Rv. 514629 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza pronunciata dal tribunale in primo grado - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Originaria - Conseguenze - Pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso - Legittimità - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di sanzioni disciplinari irrogate a notai, la sentenza pronunciata dal tribunale in primo grado (e, pertanto, non in sede di "gravame" avverso le decisione del consiglio notarile) è soggetta esclusivamente al rimedio dell'appello (art. 155 della legge n. 89 del 1913) anche nella ipotesi in cui il tribunale, previa derubricazione dell'infrazione ascritta all'incolpato, abbia a lui applicato la sanzione meno grave della censura, con la duplice conseguenza, da un canto, che il ricorso per cassazione presentato avverso tale pronuncia va dichiarato inammissibile, dall'altro, che tale inammissibilità, di tipo originario, e non sopravvenuto (conseguente, cioè, ad una valutazione nel merito dell'impugnazione, come nel caso di enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello), rende l'atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, pertanto, gli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, quale, ad esempio, la declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare (evento rilevabile, sì, di ufficio anche in sede di giudizio per cassazione, ma pur sempre sul necessario presupposto della legittima investitura, da parte della Corte, del relativo giudizio). (Si veda Cass. Pen. 9500021, rv 199903)
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)