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Sez. 2, Sentenza n. 4717 del 05/11/1977 (Rv. 388325 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388325-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Nel caso in cui il giorno iniziale del termine annuale previsto dall'art 327 cod proc civ, ricadendo nel periodo feriale, prenda a decorrere dalla cessazione di esso, lo stesso termine resta ulteriormente sospeso durante il periodo feriale dell'anno solare successivo. (Conf 1906/76, mass n 380696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)