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Sez. 1, Sentenza n. 1939 del 04/04/1979 (Rv. 398338 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - DOPPIA OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398338-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE ANNUALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - DOPPIA OPERATIVITA - CONDIZIONI.*

La sospensione - prevista dalla legge n 742 del 1969 - del termine annuale di decadenza dell'art 327, comma primo, cod proc civ, puo operare anche due volte - e quindi in due anni solari diversi - nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il suddetto termine non sia ancora interamente decorso al sopraggiungere del successivo periodo feriale. (Conf 4717/77, mass n 388325; (Conf 1078/77, mass n 384702; (Conf 1906/76, mass n 380696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)