Sez. 3, Sentenza n. 5237 del 15/03/2004 (Rv. 571146 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Inadempimento contrattuale - Risoluzione - Anticipo di parte del corrispettivo - Restituzione - Obbligo - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di valuta, la cui restituzione deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)