Sez. L, Sentenza n. 3886 del 06/06/1983 (Rv. 428811 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA COMPARIZIONE DELLA CONTROPARTE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA COMPARIZIONE DELLA CONTROPARTE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado (salva la valutazione della sua indispensabilità nel giudizio di appello), è prescritto senza alcuna sanzione di nullità, sicché la sua omissione non è causa di nullità del processo, in quanto, pur essendo diretto all'accertamento della verità, non è preordinato a fini probatori ed ha funzione strumentale rispetto alle altre prove. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha disatteso la censura con la quale il ricorrente lamentava che non si fosse tenuto conto della mancata comparizione della controparte nell'udienza di discussione del giudizio di primo grado). (Conf 4231/81, mass n 414905; (Conf 1399/80, mass n 404941).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)