Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 01/12/1983 (Rv. 431798 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DI ESSO - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DI ESSO - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, che si applica anche alle controversie devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate agrarie, il libero interrogatorio delle parti, pur essendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado (salva la valutazione della sua indispensabilità nel giudizio d'appello), è prescritto senza alcuna sanzione di nullità e, quindi, la relativa omissione non determina effetti invalidanti. Tale interrogatorio, non essendo preordinato al pari di quello previsto per il rito ordinario dall'art. 117 cod. proc. civ.) a provocare la confessione della parte, non è un mezzo di prova, sicché la mancata considerazione delle risultanze di esso, costituenti solo elementi sussidiari di convincimento, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. (V 3886/83, mass n 428811; (V 3091/83, mass n 427998; (V 4411/82, mass n 422400, sulla seconda parte; (V 374/81, mass n 410838, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)