Sez. L, Sentenza n. 3898 del 15/06/1981 (Rv. 414551 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della configurabilita della rinuncia tacita alla prescrizione, e necessario che il comportamento del debitore sia assolutamente ed inequivocabilmente incompatibile con la volonta di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto e l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice del merito e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da sufficiente e logica motivazione. (V 24/80, mass n 403387; (V 1206/77, mass n 384873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)