Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 15/11/1976 (Rv. 382923 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL SINGOLO APPARTAMENTO - TITOLO CONTRARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL SINGOLO APPARTAMENTO - TITOLO CONTRARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di condominio di edificio, il titolo contrario, idoneo ad escludere dalla comunione un bene oggettivamente destinato all'uso comune (art 1117 cod civ), e soltanto l'atto costitutivo del condominio medesimo, ovvero un successivo atto modificativo, cui abbiano partecipato tutti i condomini. Al fine indicato, pertanto, puo ritenersi operante la clausola del contratto di compravendita del singolo appartamento solo se ed in quanto riportata in tutti gli Atti di acquisto degli altri appartamenti. (V 2073/72, mass n 359276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)