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Sez. 2, Sentenza n. 237 del 11/01/1997 (Rv. 501680 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO | Da parte di un comproprietario - Abbattimento rete preesistente - Ammissibilità - Consenso dell'altro comproprietario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501680-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO

Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)