Sez. 2, Sentenza n. 11872 del 01/12/1993 (Rv. 484558 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata | Pendenza del giudizio di rinvio - Proponibilità in via autonoma delle domande - Notifica personale alla controparte - Giudice funzionalmente competente.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello, la proponibilità in via autonoma delle domande restitutorie, ripristinatorie e risarcitorie conseguenti alla sentenza di cassazione (art. 389 cod. proc. civ.), ivi compresa la domanda di convalida del sequestro conservativo richiesto e concesso successivamente a detta sentenza, si concreta e si esaurisce, quando il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato, e fino alla definizione (o estinzione) del medesimo, unicamente nella possibilità di introdurle con citazione autonoma, da notificarsi personalmente alla controparte ai sensi degli artt. 137 e segg. del codice di rito, ma non incide e non influisce sull'identificazione del giudice funzionalmente competente a conoscerle, che è e resta, in pendenza del giudizio di merito conseguente alla cassazione, il giudice del rinvio, secondo la regola generale dettata dall'art. 389 cod. proc. civ., cui l'art. 144 disp. att. cod. proc. civ., disciplinando la forma delle domande in questione, fa espresso richiamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)