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Sez. 3, Sentenza n. 3475 del 09/03/2001 (Rv. 544641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Restituzione delle somme ottenute dall'esecuzione - Proponibilità nel giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE

Quando la realizzazione coattiva del credito è avvenuta in base a sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la domanda di restituzione può essere proposta già nel giudizio d'appello e se in questo resti assorbita dal rigetto dell'impugnazione, cassata che sia la sentenza di secondo grado, può tornare ad essere proposta al giudice di rinvio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)