Sez. L, Sentenza n. 22620 del 02/07/2026 (Rv. 679470-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Messaggio privo di allegati leggibili e di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sussistenza - Concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)