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Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021 (Rv. 661294 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661294-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)