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Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 23/04/2008 (Rv. 603448 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Impugnazione del lodo arbitrale - Procedimento dinanzi alla corte d'appello - Violazione della regola della trattazione collegiale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2008-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603448-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

In tema di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla corte d'appello, la violazione della regola - dettata dall'art. 350 cod. proc. civ. - della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, qualora la decisione sia stata adottata dal collegio e l'attività in concreto svolta - illegittimamente - dal giudice monocratico sia stata di rilievo meramente ordinatorio, come nel caso di direzione dell'udienza di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni; in tal caso il vizio è inquadrabile nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sicché la nullità deve essere, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., tempestivamente eccepita, rimanendo altrimenti sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)