diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14632 del 21/11/2001 (Rv. 550424 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva - Configurabilità - Portata - Rapporti non ancora esauriti - Nozione - Deduzione per la prima volta in cassazione della sopravvenuta dichiaratoria di illegittimità costituzionale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550424-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di norme processuali non si estende ai rapporti già esauriti per la formazione del giudicato ed alle questioni ormai precluse, mentre, in ogni altro caso il giudice non può più fare applicazione della norma dichiarata incostituzionale, ancorché la controversia non attenga specificamente ai profili presi in esame in sede di dichiarazione di incostituzionalità e consegue che la questione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questione di diritto non richiedente accertamenti di fatti sostanziali, può essere dedotta in cassazione per la prima volta. (Nella specie, in applicazione del principio affermato in massima, la S.C. - a seguito della deduzione del ricorrente relativa alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 1988, dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, fosse dato avviso al destinatario con raccomandata del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego - ha cassato la decisione del tribunale di rigetto dell'appello avverso la sentenza pretorile di condanna del ricorrente al pagamento di somme, sentenza impugnata dallo stesso per nullità della notificazione dell'atto di citazione, ritenuta regolare dal giudice di seconde cure alla stregua del citato art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nel testo all'epoca vigente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)