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Sez. 1, Sentenza n. 7704 del 07/06/2000 (Rv. 537361 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di notificazione a mezzo posta.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537361-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando sin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria al dettato costituzionale, salvo il limite delle situazioni cd. "consolidate", quali quelle derivanti da giudicato, da atto amministrativo non più impugnabile, da prescrizione o decadenza. Ne consegue che, in sede di giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 comma secondo della legge n. 890/82, nel testo dichiarato incostituzionale - in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - dalla Corte costituzionale con la sentenza 23.9.1998 nella parte in cui non prevede, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, l'obbligo di avviso al medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento), sia pur sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un "giudicato" sul punto consente, alla Corte Cass., l'applicazione anche d'ufficio della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato nulla la notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio per la dichiarazione di fallimento eseguito con le prescrizioni di cui all'art. 8 comma secondo e terzo della legge 890/82, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento, cassando, così, la sentenza impugnata e revocando, per l'effetto, con pronuncia nel merito, la dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)