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Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 07/02/2001 (Rv. 543692 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per Cassazione - Denunciante la violazione della disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta - Sopravvenienza della declaratoria di incostituzionalità (Sent. Corte Cost. n. 346 del 1998) dell'art. 8 legge n. 890 del 1982 - Rapporto non esaurito - Applicabilità della declaratoria di incostituzionalità - Anche d'ufficio.
Stato
decisa il 2001-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543692-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale - in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego sia dato avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento), sia pure sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente alla Corte di cassazione l'applicazione anche d'ufficio della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita a mezzo posta ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento, analogamente a quanto dispone l'art. 140 cod. proc. civ., cassando, così, la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)